Art. 2
In vigore dal 4 ago 1954
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli artt. 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento delle scuole suddette sono fissati nella misura indicata nella tabella G annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del PREsidente della Repubblica, del Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;1270#art-2