Art. 3
In vigore dal 25 giu 1953
Il patrimonio della Fondazione predetta, costituito in un unico premio, verrà erogato a favore dell'autore della migliore opera letteraria in prosa o in versi - non escluse le opere di teatro - edita od inedita, rappresentata o non rappresentata, di soggetto comunque ispirato alle ex terre italiane d'oltremare, al lavoro italiano all'estero, all'emigrazione italiana ed al suo compito di civiltà nel mondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-29;420#art-3