Art. 1
In vigore dal 25 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 dicembre 1928, n. 3320, che erige in ente morale la Fondazione "Giuliana Civinini" avente lo scopo di promuovere, mediante l'assegnazione di premi biennali perpetui, la pubblicazione di opere artistiche di letteratura coloniale, e ne approva lo statuto;
Visto il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1533, che modifica lo statuto dell'Ente predetto;
Visto il decreto dei Capo provvisorio dello Stato 5 gennaio 1947, n. 549, che apporta ulteriori modifiche allo statuto della predetta Fondazione;
Visto il decreto Presidenziale 7 dicembre 1951, n. 1826, col quale, constatata l'insufficienza del patrimonio della Fondazione per continuare la realizzazione dei suoi scopi, viene disposta la devoluzione dell'intero patrimonio per la costituzione di un premio unico e la conseguente estinzione della Fondazione stessa;
Considerato che per la brevità del tempo non è stato possibile provvedere all'assegnazione del premio unico alla data stabilita e che il fondatore ha voluto integrare il patrimonio in modo che l'ultimo premio da assegnarsi sia di lire centomila;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana;
Decreta:
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Il decreto Presidenziale 7 dicembre 1951, n. 1826, è revocato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-29;420#art-1