Art. 2
In vigore dal 25 giu 1953
La Fondazione "Giuliana Civinini" è autorizzata ad accettare dal signor Guelfo Civinini la donazione, effettuata nella forma di cui all'art. 783 del Codice civile, di lire diciannovemilanovecentonovantasei a incremento de suo patrimonio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-29;420#art-2