Art. 4
In vigore dal 26 giu 1953
Gli impiegati non di ruolo, inquadrati in base al precedente nelle varie branche del ruolo speciale transitorio del personale tecnico di gruppo A, che abbiano compiuto il prescritto periodo di servizio nel medesimo ruolo speciale, potranno essere ammessi a partecipare agli esami di concorso che verranno indetti per la promozione al grado 9° delle rispettive branche di servizio del corrispondente ruolo organico.
Gli impiegati non di ruolo, inquadrati in base al precedente nelle varie branche del ruolo speciale transitorio del personale tecnico di gruppo C, che abbiano compiuto il prescritto periodo di servizio nel medesimo ruolo speciale, potranno essere ammessi a partecipare agli esami di concorso e di idoneità che verranno indetti per la promozione al grado 11° delle rispettive branche di servizio del corrispondente ruolo organico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 26. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;422#art-4