Art. 3
In vigore dal 26 giu 1953
Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori di cui agli articoli precedenti provvede il Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
L'assegnazione alle singole branche di servizio degli impiegati non di ruolo inquadrati nei ruoli speciali transitori di cui alle lettere a) ed e) del precedente è disposta con provvedimento del direttore generale dei Monopoli di Stato, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;422#art-3