Art. 2
In vigore dal 26 giu 1953
Gli impiegati non di ruolo in servizio alla data del 1 maggio 1948 vengono collocati, in relazione alla categoria cui appartenevano a tale data:
nel ruolo di cui alla lettera a) del precedente , quelli di prima categoria, muniti di uno dei titoli di studio prescritti, per l'ammissione nelle branche di servizio del ruolo organico del personale tecnico di gruppo A, dall', lettera a) del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627, i quali, alla data, del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo stesso;
nel ruolo di cui alla lettera b), quelli di prima categoria, muniti di uno dei titoli di studio prescritti, per l'ammissione nel ruolo organico del personale amministrativo di gruppo A, dall', lettera b) del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627, i quali, alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo stesso;
nel ruolo di cui alla lettera c), quelli di seconda categoria, muniti del titolo di studio prescritto, per l'ammissione nel ruolo organico del personale amministrativo di gruppo B, dall', lettera c) del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627, i quali, alla data dei 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo stesso;
nel ruolo di cui alla lettera d), quelli di seconda categoria, muniti di uno dei titoli di studio prescritti, per l'ammissione nel ruolo organico del personale tecnico di gruppo 8, dall'art. 5 del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, i quali, alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo stesso;
nel ruolo di cui alla lettera e), quelli di terza categoria, che alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo organico del personale tecnico di gruppo C;
nel ruolo di cui alla lettera f), quelli di terza categoria, che alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo organico del personale d'ordine di gruppo C;
nel ruolo di cui alla lettera g), quelli di quarta categoria, che alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo organico del personale ausiliario.
Dall'inquadramento nei ruoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del precedente è escluso il personale femminile non di ruolo, di qualsiasi categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;422#art-2