Art. 3
In vigore dal 4 giu 1953
Le indennità spettanti al sig. Augusto Heinritzi, ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, saranno fissate successivamente, giusta quanto stabilito dallo stesso art. 62 per le espropriazioni nell'interesse della difesa militare del Paese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla corte dei conti, addì 13 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 94. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;347#art-3