Art. 2
In vigore dal 4 giu 1953
Le invenzioni di cui al precedente devono essere tenute segrete, a norma dell'art. 41, primo comma, e dell'art. 61, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;347#art-2