Art. 1
In vigore dal 4 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1927, che detta il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Silla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 60, 61 e 62 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 sono espropriati, nell'interesse della difesa militare bel Paese e limitatamente al diritto di uso per i bisogni dello Stato, i brevetti delle invenzioni di cui alle domande n. 11263/51 e n. 11264/51, depositate entrambe il 9 ottobre 1951 a nome Auguto Heinritzi e contraddistinte, rispettivamente, dai titoli "Pila ad elettrolita liquido" e "Pila ad elettrolita liquido e procedimento di fabbricazione dei suoi elettrodi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;347#art-1