Art. 4
In vigore dal 28 mag 1953
Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nello interesse del Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito, Marina) già regolati da apposite convenzioni, i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente , per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti di 1/4 mentre la quota annua stabilita per il rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata per il periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951 in L. 600.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;338#art-4