Art. 3
In vigore dal 28 mag 1953
Per le Società telefoniche concessionarie di zona, i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1 luglio 1925 e ceduti con convenzione saranno calcolati, per il periodo 1 luglio 1950 30 giugno 1951, nella misura di lire 4590 annue a km-doppino.
Per i circuiti sociali posati posteriormente al 1 luglio 1925 e per le palificazioni ed i conduttori di proprietà dei telegrafi ceduti in uso alle predette Società, saranno applicati, per lo stesso periodo indicato nel comma precedente, i canoni previsti dalla tabella annessa alla presente legge, ridotti della metà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;338#art-3