Art. 6

In vigore dal 28 mag 1953
Per l'uso di ciascun canale in telegrafia armonica si applica, per il periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951, il canone di L. 11.475 annue a km. canale. Per i collegamenti in telegrafia armonica utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere si applica un ottavo dei predetti canoni moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione. I canoni suddetti sono ridotti della metà per le Ferrovie dello Stato e per la Società Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa. Per i privati concessionari i canoni stessi vengono invece maggiorati in relazione al traffico che potrà essere inoltrato sulle linee concesse anche se trattasi di collegamenti telegrafici interurbani realizzati con diversi sistemi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 69. - PALLA
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