Art. 9

In vigore dal 29 ott 1953
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; fruttiviticultura; frutticultura; enologia; patologia vegetale; entomologia agraria; zootecnia; zoognostica; caseificio; economia rurale; contabilità agraria; meccanica agraria; topografia; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;740#art-9

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