Art. 2

In vigore dal 29 ott 1953
Il predetto Istituito professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per la fruttiviticultura e l'enologia, con sezione per: fruttiviticultore; frutticultore; cantiniere. 2. Scuola professionale per la zootecnia e il caseificio, con sezione per: zootecnico caseario. 3. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per: economo aziendale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;740#art-2

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