Art. 2
In vigore dal 29 ott 1953
Il predetto Istituito professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per la fruttiviticultura e l'enologia, con sezione per:
fruttiviticultore;
frutticultore;
cantiniere.
2. Scuola professionale per la zootecnia e il caseificio, con sezione per:
zootecnico caseario.
3. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
economo aziendale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;740#art-2