Art. 7

In vigore dal 29 ott 1953
L'Istituto può avere, scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico - didattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;740#art-7

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