Art. 13
In vigore dal 28 ott 1953
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.
Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;737#art-13