Art. 10

In vigore dal 28 ott 1953
Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dal la scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età. In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico. Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto , saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;737#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo