Art. 12
In vigore dal 28 ott 1953
Le Commissioni di esame sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperte delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.
La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;737#art-12