Art. 1
In vigore dal 27 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 1 marzo 1949, n. 219, modificato con decreto 12 agosto 1951, n. 983;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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Il primo comma, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1949, n. 219, è così modificato: "L'Ente è sottoposto alla, vigilanza del Ministero dell'interno".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-20;40#art-1