Art. 2

In vigore dal 27 feb 1953
Gli atti che secondo le altre disposizioni contenute nel citato decreto spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sono devoluti alla competenze del Ministro per l'interno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei chiunque spetti di osservare e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 16. - PALLA
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