Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto in data 1 marzo 1949, n. 219, modificato con decreto 12 agosto 1951, n. 983; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . Il primo comma, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1949, n. 219, è così modificato: "L'Ente è sottoposto alla, vigilanza del Ministero dell'interno".
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