Art. 4

In vigore dal 3 mar 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 47. - PALLA
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