Art. 1

In vigore dal 3 mar 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia ed il Belgio concluso a Roma il 24 ottobre 1952, ed Annessi, concernente il regolamento delle questioni derivanti dallo stato di guerra e dalle clausole economiche del Trattato di pace, tra, le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
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