Art. 1
In vigore dal 3 mar 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia ed il Belgio concluso a Roma il 24 ottobre 1952, ed Annessi, concernente il regolamento delle questioni derivanti dallo stato di guerra e dalle clausole economiche del Trattato di pace, tra, le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-12;61#art-1