Art. 3

In vigore dal 3 mar 1953
Per la trattazione delle questioni che non si trovino ad essere liquidate per effetto dell'entrata in vigore dell'Accordo di cui all' il Ministero degli affari esteri si varrà degli organi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 884, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1952, n. 1292.
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