Art. 4
In vigore dal 9 apr 1967
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 90. - PALLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 17 marzo-4 aprile 1967, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1967, n. 89), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, in quanto la quota di esproprio e' stata determinata con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4318#art-4