Art. 1
In vigore dal 9 apr 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Massari Maria Teresa fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara);
Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Massari Maria Teresa fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Portomaggiore (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 251.64.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 17 marzo-4 aprile 1967, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1967, n. 89), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, in quanto la quota di esproprio e' stata determinata con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4318#art-1