Art. 3

In vigore dal 9 apr 1967
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 17 marzo-4 aprile 1967, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1967, n. 89), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, in quanto la quota di esproprio e' stata determinata con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4318#art-3

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