Art. 5
In vigore dal 30 mag 1957
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato all', entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 187. - PALLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 14-25 maggio 1957, n. 67 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1952, n. 4055, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1953, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto, nella quota di proprieta' terriera espropriata nei confronti della societa' "Il Solco", ha compreso anche la zona ceduta al Comune di Civitella Paganico per la liquidazione degli usi civici."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4055#art-5