Art. 3
In vigore dal 30 mag 1957
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 14-25 maggio 1957, n. 67 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1952, n. 4055, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1953, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto, nella quota di proprieta' terriera espropriata nei confronti della societa' "Il Solco", ha compreso anche la zona ceduta al Comune di Civitella Paganico per la liquidazione degli usi civici."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4055#art-3