Art. 4
In vigore dal 30 mag 1957
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere i vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 300.00.00.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 14-25 maggio 1957, n. 67 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1952, n. 4055, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1953, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto, nella quota di proprieta' terriera espropriata nei confronti della societa' "Il Solco", ha compreso anche la zona ceduta al Comune di Civitella Paganico per la liquidazione degli usi civici."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4055#art-4