Art. 4
In vigore dal 29 mag 1966
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 111. - PALLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 26 maggio 1966, n. 52 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966, n. 131), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475, in quanto la quota della proprieta' terriera espropriata nei confronti del signor Francesco Maggipinto eccede quella che sarebbe risultata sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3475#art-4