Art. 3
In vigore dal 29 mag 1966
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 26 maggio 1966, n. 52 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966, n. 131), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475, in quanto la quota della proprieta' terriera espropriata nei confronti del signor Francesco Maggipinto eccede quella che sarebbe risultata sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3475#art-3