Art. 2
In vigore dal 29 mag 1966
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 26 maggio 1966, n. 52 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966, n. 131), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475, in quanto la quota della proprieta' terriera espropriata nei confronti del signor Francesco Maggipinto eccede quella che sarebbe risultata sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3475#art-2