Art. 4

In vigore dal 1 gen 1966
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 91. - PALLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 22 dicembre 1965, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3455, in quanto sono stati posti alla base della formazione del piano di espropriazione dati non relativi alle risultanze catastali dei fondi al 15 novembre 1949".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3455#art-4

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