Art. 2

In vigore dal 1 gen 1966
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 22 dicembre 1965, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3455, in quanto sono stati posti alla base della formazione del piano di espropriazione dati non relativi alle risultanze catastali dei fondi al 15 novembre 1949".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3455#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di De Matthaeis Maria fu Giambattista, in comune di Rotello (Campobasso). — Testo vigente | Portale Normativo