Art. 3

In vigore dal 1 gen 1966
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 22 dicembre 1965, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3455, in quanto sono stati posti alla base della formazione del piano di espropriazione dati non relativi alle risultanze catastali dei fondi al 15 novembre 1949".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3455#art-3

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