Art. 3
In vigore dal 1 gen 1953
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1953.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - CAPPA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 70. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-24;2387#art-3