Art. 2
In vigore dal 1 gen 1953
I prodotti siderurgici, compresi nelle voci della tariffa, dei dazi doganali dal n. 879 al n. 896 incluso, continueranno ad essere ammessi ai dazi applicabili prima dell'entrata in vigore del decreto Presidenziale 10 luglio 1952, n. 771, entro i limiti di un contingente complessivo di 110.000 tonnellate per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 1953.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-24;2387#art-2