Art. 1
In vigore dal 1 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che dette norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169, e 10 luglio 1952, n. 771, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1952;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio;
Decreta:
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Le disposizioni degli del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1953.
A non oltre la stessa data sono prorogate le norme temporanee per la prima applicazione della nuova, tariffa doganale approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453; 30 luglio 1950, n. 578; 16 n novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23 (); 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 (); 1 novembre 1951, n. 1125 (art. 5); 31 marzo 1952, n. 169 () e 10 luglio 1952, n. 771 ().
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-24;2387#art-1