Art. 4
In vigore dal 19 mag 1968
L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 14. - PALLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 42 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2692 e n. 2693, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro Gotti Lega Guglielmo, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprieta', dati del nuovo catasto, non ancora in Vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi e' stato eccesso di espropriazione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2693#art-4