Art. 3
In vigore dal 19 mag 1968
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 42 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2692 e n. 2693, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro Gotti Lega Guglielmo, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprieta', dati del nuovo catasto, non ancora in Vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi e' stato eccesso di espropriazione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2693#art-3