Art. 1

In vigore dal 19 mag 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti Lega Ernesto fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno); Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata. Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti-Lega Ernesto fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 1.13.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 42 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2692 e n. 2693, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro Gotti Lega Guglielmo, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprieta', dati del nuovo catasto, non ancora in Vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi e' stato eccesso di espropriazione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2693#art-1

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