Art. 4
In vigore dal 25 gen 1953
Il benestare previsto dall' del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, è concesso dal Presidente della Giunta regionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-15;2592#art-4