Art. 2
In vigore dal 25 gen 1953
I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva delle aziende di credito, nonché i provvedimenti previsti dal primo, terzo e quinto comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, sono adottati dai competenti organi dello Stato sentita la Giunta regionale ove non ricorrano motivi di particolare urgenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-15;2592#art-2