Art. 1
In vigore dal 25 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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I provvedimenti amministrativi concernenti l'ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale, spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi degli , n. 4, e 13 dello Statuto speciale, sono adottati dalla Giunta regionale sentito il Ministero del tesoro che si pronunzia entro il termine di un mese dalla ricezione dell'atto.
Sono considerati di interesse nazionale, ai sensi degli dello Statuto speciale, i provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o dalla Banca d'Italia in base ai poteri ad essi attribuiti dalle leggi vigenti.
Resta ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la (disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-15;2592#art-1