Art. 3
In vigore dal 2 dic 1952
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli l'eventuale trattamento di cessazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 novembre 1952
EINAUDI
SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 70. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-03;1455#art-3