Art. 2
In vigore dal 2 dic 1952
È istituito ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica, in aggiunta a quelli indicati nel n. 2 della tabella D annessa al predetto testo unico per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-03;1455#art-2