Art. 1
In vigore dal 2 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma il 20 ottobre 1952, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-03;1455#art-1