Art. 4

In vigore dal 17 lug 1966
L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 193. - PALLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-11 luglio 1966, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1966, n. 175), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1859, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1859#art-4

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Art. 4 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' della "Beni Rustici" Societa' Anonima Toscana, con sede in Milano, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa). — Testo vigente | Portale Normativo